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ETNA
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TEMPIO DELLA CONCORDIA
AGRIGENTO

SIRACUSA DUOMO
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Approvato dal VIII Congresso Nazionale dell'Anp
Fiuggi (FR) 14 dicembre 2008
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TITOLO I - Costituzione e finalità
Art. 1 - Costituzione
1. E' costituita l'Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della scuola, sinteticamente denominata Anp. All'Anp
possono aderire:
a) i dirigenti delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative;
b) i presidi incaricati e gli ex-presidi incaricati;
c) le alte professionalità docenti della scuola.
2. All'Anp possono aderire altresì le categorie di cui al comma precedente
anche successivamente alla cessazione dal servizio.
Art. 2 - Finalità
1. L'Anp, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i
seguenti scopi:
a) rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui al
precedente art. 1 in ogni sede e ad ogni livello;
b) tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e
delle altre categorie di cui al precedente art. 1;
c) costituire sede di incontro e di studio fra gli orientamenti culturali
e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e
della formazione;
d) promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei
dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la
funzionalità del servizio;
e) promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei dirigenti e
delle altre categorie di cui al precedente art. 1; porsi come
interlocutrice delle proposte di politica scolastica e formativa;
costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento
per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e le
amministrazioni;
f) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di
candidati; favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà
territoriali diverse;
g) individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in
piena autonomia le proprie finalità statutarie;
h) aderire a similari realtà associative internazionali;
i) garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo, compresa la
pubblicazione di periodici a carattere politico-culturale-sindacale, della
cultura professionale e delle iniziative dell'Anp;
j) promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.
Art. 3 - Convenzioni
1. L'Anp può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che
forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e
legale.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Anp è costituito dalle quote associative dei soci
aderenti, dai beni immobili di proprietà dell'associazione e da eventuali
legati e donazioni. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
TITOLO II - Dei soci
Art. 5 - Modalità di iscrizione
1. L'adesione all'Anp si perfeziona solo in presenza delle seguenti
condizioni:
a) accettazione dello Statuto;
b) versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota
associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.
Art. 6 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
c) espulsione.
Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci
1. I soci dell'Anp, in regola con il versamento delle quote, hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi
regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi
deliberati dagli organi statutari.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la
politica e con gli orientamenti espressi dall'Anp, a non svolgere attività
contraria ai fini dell'Anp e ad impegnarsi in ogni circostanza per la
migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
Art. 8 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, di
attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'Anp o che ne ledano
l'immagine o il prestigio, è deferito al Collegio dei Probiviri, a cura
del Presidente nazionale, ad iniziativa diretta o anche eventualmente su
proposta del Presidente della struttura regionale, provinciale e
interprovinciale di appartenenza.
2. Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni
disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui il socio si è reso
responsabile:
a) censura;
b) sospensione fino a sei mesi;
c) espulsione.
3. L'apertura formale del procedimento disciplinare, da parte del Collegio
dei Probiviri, comporta automaticamente la sospensione in via cautelare
del socio da qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del
procedimento stesso.
4. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri nel rispetto
delle garanzie a difesa. Avverso le stesse il socio, entro trenta giorni
dalla comunicazione, può presentare appello al Consiglio Nazionale che
delibera definitivamente in merito.
5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al
precedente comma 2 lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo
stesso, una volta scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi nei
successivi dodici mesi.
6. E' demandata al Consiglio Nazionale l'adozione del Regolamento sulla
procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
TITOLO III - Organi nazionali
Art. 9 - Organi nazionali
1. Organi nazionali dell'Anp sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 10 - Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee generali della
politica dell'Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali
integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente Nazionale, il Collegio
dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.
2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità
fissate nel regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
Art. 11 - Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale dell'Anp e
dai Presidenti regionali di cui al successivo art. 19. In caso di assenza
o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il
vicepresidente vicario o un consigliere regionale da lui delegato.
2. Partecipano ai lavori con voto consultivo, oltre ai componenti dello
staff del Presidente Nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri,
del Collegio dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola,
dell'Associazione ESHA Italy.
3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica
associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali.
4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente Nazionale
dell'Anp entro centocinquanta giorni dalla conclusione del Congresso,
elegge, tra i propri componenti, un Presidente e un vice Presidente. Il
Presidente Nazionale dell'Anp non è eleggibile a tali cariche.
5. Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno,
su convocazione del suo Presidente; l'ordine del giorno dei lavori dovrà
comprendere eventuali argomenti proposti dal Presidente Nazionale dell'Anp.
7. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, entro trenta giorni,
su richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei
componenti.
8. Il Consiglio:
a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal
Congresso;
b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c) esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le
decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni
disciplinari previste alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 8;
d) determina l'ammontare della quota associativa;
e) è titolare del potere regolamentare.
9. Il Consiglio, di norma una volta l'anno, si riunisce in forma
allargata, con la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti delle
strutture provinciali e interprovinciali dell'Anp di cui al successivo
art. 22 o di soci da loro delegati facenti parte delle rispettive
strutture, al fine di provvedere a:
a) esaminare e discutere le linee di azione sul territorio, con
particolare riferimento alla comunicazione, alla diffusione della presenza
associativa, ai servizi per i soci;
b) stabilire la percentuale della quota associativa spettante alle
strutture territoriali di cui al successivo art. 16;
c) approvare il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo,
predisposti dal Presidente Nazionale e corredati dalla relazione tecnica
del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio di previsione è
accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente
Nazionale. Il bilancio di previsione deve determinare la ripartizione
delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera b) in modo tale
che una percentuale non inferiore al 60% di dette risorse sia assegnato
alle strutture provinciali e interprovinciali di ciascuna regione. Il
trasferimento delle risorse finanziarie è operato direttamente dalla
tesoreria nazionale nei confronti di tutte le strutture territoriali dell'Anp;
d) stabilire le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera j); determinare le somme destinate annualmente a tal fine;
designare i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione.
Il Consiglio in forma allargata è convocato in seduta straordinaria su
richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei
componenti aventi titolo a partecipare alle sedute in forma allargata.
10. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al precedente comma 9,
esercita il potere di destituzione del Presidente Nazionale e nomina tra i
suoi componenti un presidente pro-tempore il quale, entro novanta giorni,
provvede ad indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere
esercitato alle seguenti condizioni:
a) richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di
almeno la metà più uno dei componenti della forma allargata di cui al
precedente comma 9;
b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del
Consiglio con votazione palese e personale.
Art. 12 - Il Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale:
a) ha la rappresentanza legale dell'Anp e la firma sociale, avendone anche
la legittimazione processuale attiva e passiva;
b) esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e
giuridiche;
c) attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
d) nomina e revoca i componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il
vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti sono
costituiti rispettivamente da cinque e tre componenti eletti dal
Congresso.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede
di Consiglio Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che
effettua, di norma, due volte l'anno.
3. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano alle riunioni del
Consiglio Nazionale.
Art. 14 - Rimborso spese
1. Il Presidente Nazionale, i componenti del suo staff, i componenti del
Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori
dei conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'assolvimento del loro mandato.
Art. 15 - Divieto di deleghe
1. Fra i componenti degli organi nazionali non sono ammesse deleghe, con
l'esclusione del Congresso.
TITOLO IV - Organizzazione territoriale
Art. 16 - Organizzazione territoriale
1. L'organizzazione territoriale dell'Anp è costituita da strutture
regionali e strutture provinciali e interprovinciali.
Art. 17 - Strutture regionali
1. Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
a) il Congresso regionale;
b) il Presidente regionale;
c) il Consiglio regionale;
d) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
2. La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi
istituzionali del territorio di competenza. In particolare:
a) tiene i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale e le altre
istituzioni di livello regionale;
b) progetta ed organizza la formazione in servizio;
c) gestisce le risorse finanziarie trasferite dalla tesoreria nazionale.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalla tesoreria nazionale
alle strutture regionali è subordinato alla presentazione del conto
consuntivo relativo all'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione
del Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
4. Nelle more della presentazione del conto consuntivo di cui al comma
precedente può essere accreditato alla struttura regionale, su motivata
richiesta del suo Presidente e per una sola volta, un anticipo non
superiore al 40% dell'importo spettante in base alle deliberazioni del
Consiglio Nazionale.
Art. 18 - Il Congresso regionale
1. Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti
nell'ambito del territorio regionale. Nelle regioni costituite da non più
di due province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
2. Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a
livello regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del
Collegio regionale dei Revisori dei conti.
3. Il Congresso delibera l'istituzione delle strutture provinciali e
interprovinciali di cui al successivo art. 22. Non possono essere
costituite strutture provinciali e interprovinciali con meno di quindici
iscritti. Non possono essere costituite strutture di livello
subprovinciale.
4. Il Congresso deve essere tenuto, su convocazione da parte del
Presidente regionale uscente, entro novanta giorni dalla conclusione del
Congresso nazionale.
5. Si dà luogo alla convocazione di un congresso straordinario quando si
rende necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente
regionale.
Art. 19 - Il Presidente regionale
1. Il Presidente regionale rappresenta l'Anp nella regione di competenza,
attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del
Consiglio regionale, nomina e revoca i componenti del suo staff ed è
titolare delle relazioni sindacali a livello regionale.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il
vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 20 - Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo
presiede e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle
strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 22 o,
in caso di assenza o impedimento, dai rispettivi vice presidenti vicari, e
da un rappresentante delle alte professionalità docenti della scuola
eletto dal Congresso regionale.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff
del Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei
Revisori dei conti. Partecipa altresì ai lavori, con voto consultivo, un
socio in rappresentanza delle eventuali minoranze linguistiche esistenti
sul territorio.
3. Il Consiglio:
a) sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee
programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso regionale,
nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti
dal Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio
regionale dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato
da una relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il
bilancio di previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente
Nazionale dell'Anp, unitamente alla relazione del Presidente regionale ed
alla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti;
c) esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la
medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente Nazionale;
d) elegge in via surrogatoria uno o più componenti del Collegio regionale
dei Revisori dei conti in caso vengano meno, per qualunque causa, quelli
eletti dal Congresso regionale.
4. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni
adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che
compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle
attività della struttura regionale, questa può essere commissariata dal
Presidente Nazionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il
parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli
atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della
struttura regionale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di
sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli
organi della struttura.
5. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture provinciali o
interprovinciali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate
dall'assemblea dei soci iscritti.
6. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le
disposizioni previste per le regioni dal presente Statuto.
7. Ai fini della partecipazione al Consiglio Nazionale, i soci di lingua
italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia
autonoma di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro
esprimono un unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio
procede a deliberazione mediante votazione.
Art. 21 - Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre
componenti eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio
regionale dei revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle
riunioni del Consiglio regionale.
2. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e rende
pubblico, in sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue
verifiche, che effettua, di norma, due volte l'anno.
3. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti esprime
parere accompagnatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo
predisposti annualmente dal Presidente regionale.
Art. 22 - Strutture provinciali e interprovinciali
1. Le strutture provinciali e interprovinciali, come individuate dall'art.
18, comma 3, sono costituite dai soci iscritti del territorio
corrispondente.
2. Le strutture provinciali e interprovinciali, nel rispetto delle scelte
degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto, svolgono la
propria attività nel territorio e impiegano le proprie risorse per il
conseguimento delle finalità associative. In particolare, esse tengono i
rapporti con gli Enti Locali del territorio di riferimento, erogano i
servizi agli associati e svolgono attività di informazione, formazione e
supporto, nonché di promozione della presenza associativa sul territorio.
3. Le strutture provinciali e interprovinciali gestiscono le risorse
finanziarie a loro trasferite dalla tesoreria nazionale. Il trasferimento
di tali risorse è subordinato alla presentazione del conto consuntivo
relativo alla gestione dell'esercizio precedente.
4. Le strutture provinciali e interprovinciali si organizzano secondo le
esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi interni:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso
di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da
lui nominato. L'assemblea per l'elezione del Presidente deve tenersi entro
centoventi giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni
adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che
compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle
attività della struttura provinciale o interprovinciale, questa può essere
commissariata dal Presidente regionale, acquisito il parere del Collegio
dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo
esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del
Presidente della struttura provinciale o interprovinciale. Il
commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale
termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della
struttura.
TITOLO V - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Anp
Art. 23 - Modifiche statutarie
1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente
da deliberati del Congresso Nazionale.
Art. 24 - Scioglimento dell'Anp
1. L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà essere deliberato soltanto da
un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla
devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità
analoghe o, in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra
associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge, con le modalità all'uopo deliberate.
TITOLO VI - Norme transitorie
Art. 25 - Norme transitorie
1. In via transitoria e fino alla deliberazione del Consiglio Nazionale, i
Congressi delle strutture regionali si svolgono secondo il regolamento
attualmente vigente.
2. Fino alla stessa data, le assemblee per l'elezione dei delegati ai
Congressi delle strutture regionali si svolgono secondo il vigente
regolamento delle assemblee precongressuali, in quanto applicabile.
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